SENATO DELLA REPUBBLICA 1781 - XVI – Alla Camera Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 gennaio 2010, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, gia` approvato dalla Camera dei deputati: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita` europee – Legge comunitaria 2009 [] Art. 43 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE) 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, dopo il comma 2 e` inserito il seguente: «2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/ CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE, e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia»; b) all’articolo 1, dopo il comma 7 e` aggiunto il seguente: «7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonche´ quelle sull’applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/ 409/CEE»; c) all’articolo 18, comma 2, il primo periodo e` sostituito dai seguenti: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta` territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all’articolo l della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Nell’adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono obbligate ad acquisire il parere preventivo dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini della validazione delle analisi scientifiche e ornitologiche redatte secondo i princi`pi della direttiva europea su cui si basano i provvedimenti regionali. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, per le specie di mammiferi di cui e` consentito il prelievo venatorio ai sensi del presente articolo, le regioni e le province autonome sono obbligate, nell’approvazione dei calendari venatori, al rispetto dell’arco temporale compreso tra il 1ş settembre ed il 31 gennaio»; d) all’articolo 18, comma 2, il terzo periodo e` sostituito dal seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate »; e) all’articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, previa consultazione della Commissione europea»; f) all’articolo 21, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche´ disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attivita` venatorie previste dalla presente legge»; g) all’articolo 21, comma 1, lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere» []